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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO XIII
Modifiche al capo III del titolo V della l.r. 40/2005
Art. 55
Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:
a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;
b) Aree funzionali tecniche relative alle specifiche funzioni aziendali;
c) Staff di direzione, articolato in staff di direzione aziendale e staff di direzione sanitaria
”.
2. Al numero 1) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 dopo la parola: “
prevenzione
” sono inserite le seguenti: “
costituite a livello di zona distretto
”.
2) i dipartimenti di cui agli articoli 67 e 69 bis;
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis: Per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso ove coinvolte più UUOO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative.
6. All’alinea del comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 le parole: “
numero 2)
” sono sostituite dalle seguenti: “
numero 1)
”.
7. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 dopo la parola “
budget
” è inserita la seguente: “
assegnato
”.
8. Il comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Per le strutture funzionali di cui al comma 3, lettera a), numero 2), la nomina del responsabile è
effettuata dal direttore generale ai sensi degli articoli 67 e 69 bis e seguenti
”.
Art. 56
Zone-distretto. Sostituzione dell’articolo 64 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 64 - Zona-distretto
1. La zona-distretto è l’ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
2. Nell’ambito territoriale della zona-distretto l’integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71 bis e seguenti, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis.
3. La zona distretto costituisce il livello di organizzazione delle funzioni direzionali interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate.
4. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa.
5. La zona distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza.
6. La zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.
7. In base ai protocolli di cui al comma 6 potranno essere definite modalità di integrazione, formazione e scambio all’interno dei percorsi ospedalieri e territoriali del personale, anche convenzionato.
”.
Art. 57
Direttore di zona. Inserimento dell’articolo 64.1 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 64 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 64.1 Direttore di zona
1. A ciascuna zona-distretto è preposto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale a seguito di avviso pubblico tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis, previa intesa con la conferenza zonale integrata, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.
2. Presso ciascuna zona-distretto il direttore di zona provvede ad attuare le funzioni definite dall’articolo 64 e a questo scopo:
a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e realizza le attività definite dalla programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, in diretta relazione con gli organismi di cui all’articolo 12 bis;
b) coordina le attività tecnico-amministrative a supporto della zona avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all’articolo 58, comma 1;
c) gestisce il budget assegnato alla zona-distretto e negozia con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli altri atti di programmazione adottati in ambito aziendale e zonale;
d) si raccorda con il direttore del presidio ospedaliero di zona, di cui all'articolo 68, al fine di garantire, nell’ambito della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e socio-sanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;
e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;
f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza.
”.
Art. 58
Struttura a supporto del direttore di zona. Inserimento dell’articolo 64.2 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 64.1 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 64.2 Struttura a supporto del direttore di zona
1. Nel territorio della zona-distretto il direttore di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:
a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;
b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;
d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed ostetrica, un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, un coordinatore per le attività dei tecnici della prevenzione, individuati dai direttori dei rispettivi dipartimenti, sentito il responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;
e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4.
2. Il direttore di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:
a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4;
b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore di zona su proposta del direttore dei rispettivi dipartimenti ;
c) i coordinatori delle AFT;
d) il coordinatore sociale di cui all'
articolo 37 della l.r. 41/2005
.
3. All’Ufficio di direzione è invitato il direttore del presidio ospedaliero di zona.
4. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 2 il direttore di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
5. Il direttore di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito
da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all'
articolo 29 della l.r. 41/2005
.
6. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di direttore di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell'intesa prevista all'articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'articolo 71 quindecies.
”.
Art. 59
Rapporto di lavoro del direttore di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
conferito a
” sono aggiunte le seguenti: “
un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare:
”.
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
”.
b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati;
”.
4. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale
”.
5. Al comma 2 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 dopo la parola “
zona
” sono inserite le seguenti: “
, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 bis è inserito il seguente:
2 bis. Non è consentita la nomina a direttore di zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.
”.
7. Il comma 3 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “
3. Il trattamento economico del direttore di zona è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL
”.
Art. 60
Comitato di partecipazione degli utenti. Modifiche all’articolo 64 ter della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 64 ter della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
conferenza zonale
” è inserita la seguente: “
integrata
”;
Art. 61
L’organizzazione della zona-distretto. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 40/2005
1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 40/2005 , sono inserite le seguenti parole: “
e dei risultati conseguiti
”;
Art. 62
Dipartimento della prevenzione. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:
a) igiene pubblica e della nutrizione;
b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) medicina dello sport;
e) ulteriori unità funzionali in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. L'ambito di operatività delle unità funzionali, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è quello della zona distretto.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 ter. Le unita funzionali, di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono a valenza aziendale.
”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 quater. In ogni azienda sono costituite, sulla base degli indirizzi contenuti in specifica delibera di Giunta, le unità operative professionali.
”.
5. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 quinquies. Le funzioni di direttore di unità operativa possono essere disgiunte da quelle di responsabile di unità funzionale.
”.
g bis) è responsabile del coordinamento e del monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il piano regionale per la prevenzione.
”.
7. Al comma 4 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 , la parola “
prescrizioni
” è soppressa.
8. Al comma 5 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dai responsabili delle unità funzionali
” sono aggiunte le seguenti: “
e dai responsabili delle unità operative
”.
9. Al comma 5 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 la parola “
individua
” è sostituita dalle parole: “
può individuare
”.
10. Al comma 6 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 la parola “
generale
” è soppressa.
11. Al comma 7 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 la parola “
generale
”, ricorrente quattro volte nel testo del comma, è soppressa.
12. Il comma 8 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare, ai dipartimenti viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica
”.
13. Al comma 10 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 le parole: “
sede di area vasta
” sono sostituite dalle seguenti: “
sede di azienda
”.
14. Il comma 11 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali inerenti al coordinamento tecnico-operativo e di programmazione relative alle attività dei laboratori.
”.
Art. 63
Presidio ospedaliero di zona. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona e attraverso reti cliniche integrate e strutturate
”;
a) organizzazione delle attività ospedaliere volta a favorire la necessaria multidisciplinarietà dell'assistenza e la presa in carico multi professionale superando l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, ove ancora esistente, e favorendo la condivisione delle risorse
b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato e integrato. Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area, sentiti i direttori dei dipartimenti di cui all’articolo 69 bis ai quali tali unità operative appartengono
d) predisposizione ed attivazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica ed assistenziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;
”.
6. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 68 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
controllo direzionale
” sono aggiunte le seguenti: “
coordinato dal direttore di rete ospedaliera, di cui all’articolo 68 bis.
”.
7. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
b) direzione delle strutture organizzative non attribuite ad alcun dipartimento;
”.
c) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio in termini di tipologia, di quantità, di qualità, di appropriatezza, in relazione ai bisogni del territorio, ed in riferimento all’accessibilità e alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale
”;
e) organizzazione e gestione delle aree organizzative di presidio di cui al comma 2, lettera b)
”;
10. Il comma 5 dell’articolo 68 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei direttori delle unità operative dei dipartimenti afferenti al presidio e dei direttori delle unità operative non attribuite ad alcun dipartimento nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico-sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali.
”.
11. Il comma 6 dell’articolo 68 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. La riorganizzazione dell'attività ospedaliera di cui al comma 2 deve prevedere, in coerenza con gli atti costitutivi e sulla base degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona, attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali di cui al comma 2, lettera e) e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale, ferma restando l'erogazione delle prestazioni di base in ambito zonale.
”.
Art. 64
Il direttore di rete ospedaliera. Inserimento dell’articolo 68 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 68 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 68 bis Il direttore di rete ospedaliera
1. Il direttore di rete ospedaliera è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, fra i responsabili dei presidi ospedalieri.
2. Il direttore di rete ospedaliera svolge le seguenti funzioni:
a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali;
b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale;
c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di breve-medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione;
d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali;
e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa.
”.
Art. 65
Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Per l’organizzazione delle professioni sanitarie il direttore generale procede secondo le disposizioni dell’articolo 69 bis prevedendo almeno il dipartimento delle professioni sanitarie
Art. 66
Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali. Inserimento dell’articolo 69 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 69 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 69 bis Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali
1. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali.
2. I dipartimenti di cui al comma 1 si distinguono nei seguenti:
a) dipartimenti di tipo ospedaliero;
b) dipartimenti territoriali;
c) dipartimento della medicina generale;
d) dipartimenti delle professioni articolati in:
1) dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
2) dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.
3) dipartimento del servizio sociale.
3. Ogni azienda unità sanitaria locale definisce con lo statuto l'organizzazione dipartimentale, sulla base di specifici indirizzi adottati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i quali tengono conto:
a) della necessità di garantire la gestione integrata e diretta delle risorse professionali e dei beni di consumo sanitari;
b) della necessità di garantire l’utilizzo condiviso e negoziato all'interno delle aree organizzative di presidio di cui all’articolo 68, comma 2, lettera b).
4. Nell'ambito di ogni dipartimento, al fine di garantire la multi professionalità, è costituito, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto delegato, il comitato di dipartimento presieduto dal direttore di dipartimento e composto dai responsabili delle unità operative complesse e semplici appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali del dipartimento stesso. Ogni azienda unità sanitaria locale può prevedere ulteriori componenti del comitato in ragione del proprio modello organizzativo e disciplina le modalità di funzionamento attraverso un apposito regolamento
5. Per quanto attiene il dipartimento di cui al comma 2, lettera c), i membri del comitato di dipartimento sono eletti fra i coordinatori delle AFT che al loro interno individuano una terna da proporre al direttore generale per la nomina del direttore di dipartimento.
6. Il comitato di dipartimento è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica, esprime i pareri previsti dallo statuto aziendale e supporta il direttore di dipartimento nel processo di negoziazione degli obiettivi di budget. I componenti del comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del direttore di dipartimento e decadono con la nomina dei loro successori.
”.
Art. 67
Dipartimenti ospedalieri. Inserimento dell’articolo 69 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 69 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:.
Art. 69 ter Dipartimenti ospedalieri
1. Il dipartimento ospedaliero è il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere.
2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-professionale in materia clinico-organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e il compito di sviluppare il governo clinico nei percorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie necessarie per l’integrazione con i percorsi territoriali.
3. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
4. La programmazione delle attività dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti assegnati al dipartimento.
”.
Art. 68
Dipartimenti territoriali. Inserimento dell’articolo 69 quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 69 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 69 quater Dipartimenti territoriali
1. Il dipartimento territoriale è il modello ordinario per il governo clinico delle attività territoriali delle aziende unità sanitarie locali.
2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico professionale e multidisciplinare e coordina l’integrazione dei principali percorsi assistenziali, presidiando l’aggiornamento professionale degli operatori, la qualità, la sicurezza, l’efficienza e l’innovazione organizzativa nel rispetto dell’equità di accesso ai servizi nelle varie articolazioni zonali.
3. Al dipartimento di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento.
4. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, è istituito, nel rispetto delle competenze demandate alla contrattazione collettiva dalla normativa vigente, il dipartimento della medicina generale, composto dai coordinatori delle AFT.
5. Il dipartimento della medicina generale partecipa alla programmazione aziendale e alla definizione dei percorsi inerenti le cure sanitarie territoriali e la continuità assistenziale ospedale-territorio dell’azienda unità sanitaria locale.
6. Il dipartimento della medicina generale, sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di propria competenza, negozia con la stessa direzione le risorse necessarie nell’ambito dei suddetti percorsi.
7. Il responsabile di zona si raccorda con i coordinatori di AFT per la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma 6.
”.
Art. 69
Dipartimenti delle professioni. Inserimento dell’articolo 69 quinquies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 69 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 69 quinquies Dipartimenti delle professioni
1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale sono costituiti:
a) il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
b) il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.
c) il dipartimento del servizio sociale.
2. I dipartimenti di cui al comma 1, hanno funzioni di tipo programmatorio e funzioni di tipo gestionale allocativo e operativo. Essi, all’interno delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione, organizzano e gestiscono le attività e le risorse assistenziali e umane nel rispetto delle linee guida generali e della programmazione della direzione aziendale.
3. Per le finalità, di cui al comma 2, il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione promuovono:
a) le integrazioni e le sinergie necessarie allo sviluppo delle risorse professionali ed il loro impiego più efficiente ed appropriato;
b) la responsabilità ed autonomia professionale nei percorsi assistenziali e nel processo di presa in carico del paziente;
c) la valorizzazione delle competenze di base e specialistiche, anche attraverso la formazione
permanente e la ricerca, e dei componenti le equipe assistenziali;
d) le relazioni con gli altri dipartimenti aziendali nel rispetto dei diversi mandati.
4. Per le finalità di cui al comma 2, il dipartimento del servizio sociale:
a) svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico;
b) assicura la diffusione delle conoscenze e l’applicazione di standard qualitativi nella pratica
professionale;
c) promuove, collabora e sostiene le attività di formazione e aggiornamento.
5. Il direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
6.Il dipartimento del servizio sociale è diretto dal direttore dei servizi sociali.
”.
Art. 70
Abrogazione dell’articolo 70 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 70 della l.r. 40/2005 è abrogato.
Art. 71
Dipartimento dell’emergenza urgenza. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
sociale integrata regionale
” sono aggiunte le seguenti: “
al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l’osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi
”.
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 71 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le seguenti: “t
enendo conto del bacino utenza, di patologia e traumi tempo dipendenti, viabilità e tempi di trasporto
”.
3. Alla fine del comma 8 dell’articolo 71 della l.r. 40/2005 è soppressa la parola “
ospedaliero
” e aggiunte le seguenti parole: “
e osservazione ospedaliera, soccorso sanitario territoriale, trasporto sanitario, macroemergenza
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

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