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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO I
Art. 1
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituita dalla seguente:
a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria
”.
q bis) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata
”;
1) area funzionale, per le attività tecnico amministrative del centro direzionale;
”.
1 bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio
”.
1)unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; le attività organizzative dell’unità operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;
7. Dopo il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria
1 bis) unità operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l’unità operativa semplice dipartimentale è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie;
”.
8. Alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.