Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015
Art. 90
Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
1. Nelle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, sino alla nomina del nuovo organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), le relative funzioni sono svolte dall’OIV dell’azienda individuata con deliberazione di Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.