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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 85
Attività dei collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali soppresse
1. L’attività dei collegi sindacali delle aziende sanitarie soppresse di cui all’articolo 83, comma 2, è protratta fino al termine del 30 giugno 2016 per i soli adempimenti connessi alla ricognizione di cui all’articolo 83, comma 4 e per quelli afferenti gli esercizi anteriori al 31 dicembre 2015 con oneri a carico delle nuove aziende USL.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 i collegi sindacali si avvalgono del personale individuato dal direttore generale delle aziende USL costituite, con oneri a carico di queste.
3. Nel caso di collegi sindacali di cui al comma 1 in scadenza, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina in via straordinaria del collegio ai sensi e per le modalità di cui all'articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 40/2005 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.