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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 83
Aziende sanitarie di nuova istituzione
1. Le aziende unità sanitarie locali (USL) di nuova istituzione di cui all’articolo 32 della l.r. 40/2005 operano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015.
3. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza.
4. I direttori generali delle nuove aziende USL, di cui all'articolo 32 della l.r. 40/2005 , concludono, entro il 29 febbraio 2016, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere delle aziende soppresse al 31 dicembre 2015. La suddetta ricognizione è trasmessa alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute previa specifica attestazione da parte dei collegi sindacali delle aziende soppresse, da rendersi prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2015 e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La ricognizione è adottata con specifica deliberazione di Giunta regionale.
5. I direttori generali delle nuove aziende USL di cui all'articolo 32 della l.r. 40/2005 , subentrano nelle funzioni di commissario liquidatore svolte, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75 (Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali), dai direttori delle aziende USL soppresse con la presente legge ed inerenti alle unità sanitarie locali soppresse dalla l.r. 49/1994 .
6. Le nuove aziende unità sanitarie locali adottano lo Statuto e gli altri regolamenti interni necessari a dare attuazione alla presente legge entro il 30 giugno 2016.
7. Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende unita sanitarie locali soppresse, anche ai fini di quanto previsto dalla l.r. 51/2009 ; in ogni caso le nuove aziende, fino all'adozione degli atti di cui al comma 6, possono assumere le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare la funzionalità delle aziende medesime.
8. Fino all'iscrizione delle nuove aziende USL nell'albo regionale del servizio civile regionale le medesime aziende possono continuare a svolgere i progetti di servizio civile delle aziende USL soppresse e presentare nuovi progetti di servizio civile regionale non oltre il 30 giugno 2016.
9. Nelle more del riconoscimento del ruolo di agenzie alle nuove aziende USL, le attività connesse all'accreditamento degli eventi formativi nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM) e all'invio dei dati alla Regione e al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (COGEAPS) sono garantite dagli uffici formazione delle aziende USL soppresse.
10. I dipartimenti interaziendali già costituiti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale), abrogata dalla presente legge, continuano ad operare sino all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 9 quinquies, comma 6 della l.r. 40/2005 .
11. Nelle more dell’individuazione delle sedi legali delle aziende sanitarie all’interno dello Statuto ai sensi dell’articolo 50, comma 2, della l.r. 40/2005 , in fase di prima applicazione queste sono individuate con deliberazione della Giunta regionale fra le città capoluogo di provincia.
12. Relativamente al primo anno di operatività delle nuove aziende USL il bilancio pluriennale unitamente al bilancio preventivo economico annuale è adottato dal direttore generale entro il 31 marzo 2016 ed approvato dalla Giunta regionale entro il 15 maggio 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 123 della l.r. 40/2005 .
13. I servizi di cassa delle nuove aziende USL sono svolti dagli istituti di credito individuati dall' ESTAR. Nella ipotesi in cui le procedure di individuazione dei predetti istituti non fossero completate entro il 31 dicembre 2015, i servizi di cassa delle costituite aziende USL sono effettuati dall'istituto che al 31 dicembre 2015 svolge tale servizio nel maggior numero di aziende USL soppresse afferenti alla medesima area vasta.
14. Il direttore generale delle nuove aziende USL adotta il bilancio di esercizio 2015 delle aziende USL soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 123 della l.r. 40/2005 . La relazione di cui all'articolo 123, comma 3, della l.r. 40/2005 , è effettuata dal collegio sindacale delle nuove aziende USL.
15. Sino all’espletamento delle procedure necessarie per la predisposizione delle nuove graduatorie, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2016, è confermata la validità delle graduatorie aziendali, approvate entro il 31 dicembre 2015, inerenti alla medicina generale, la pediatria, la continuità assistenziale e l’emergenza, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali sono state predisposte.
16. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, il repertorio di cui all’articolo 58 della l.r. 40/2005 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.
17. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, le soglie operative per l’attivazione delle strutture organizzative professionali, nonché i margini di flessibilità nell’utilizzo di tali soglie, di cui all’articolo 61 della l.r. 40/2005 , in fase di prima applicazione, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
18. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, i criteri per la costituzione delle strutture organizzative dirigenziali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, tecniche della prevenzione e dell’assistenza sociale, di cui all’articolo 61, comma 7 della l.r. 40/2005 , in fase di prima applicazione, sono definiti con deliberazione di Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.