Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015
Art. 72
Direttore della società della salute. Modifiche all’articolo 71 novies della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis, comma 1.
”.2. Alla lettera h) del comma 5 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
64, comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “ 64.2, comma 6
”.3. Al comma 3 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 dopo la parola “
esclusivo
” sono inserite le seguenti: “, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
”.4. Dopo il comma 3 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
3 bis. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.
”.5. Il comma 4 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4. (2) ”
Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento
del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.