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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 72
Direttore della società della salute. Modifiche all’articolo 71 novies della l.r. 40/2005
2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis, comma 1.
”.
2. Alla lettera h) del comma 5 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
64, comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
64.2, comma 6
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 dopo la parola “
esclusivo
” sono inserite le seguenti: “
, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4. (2)

Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58, art. 32.

Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento
del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.