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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 62
Dipartimento della prevenzione. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:
a) igiene pubblica e della nutrizione;
b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) medicina dello sport;
e) ulteriori unità funzionali in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. L'ambito di operatività delle unità funzionali, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è quello della zona distretto.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 ter. Le unita funzionali, di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono a valenza aziendale.
”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 quater. In ogni azienda sono costituite, sulla base degli indirizzi contenuti in specifica delibera di Giunta, le unità operative professionali.
”.
5. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 quinquies. Le funzioni di direttore di unità operativa possono essere disgiunte da quelle di responsabile di unità funzionale.
”.
g bis) è responsabile del coordinamento e del monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il piano regionale per la prevenzione.
”.
7. Al comma 4 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 , la parola “
prescrizioni
” è soppressa.
8. Al comma 5 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dai responsabili delle unità funzionali
” sono aggiunte le seguenti: “
e dai responsabili delle unità operative
”.
9. Al comma 5 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 la parola “
individua
” è sostituita dalle parole: “
può individuare
”.
10. Al comma 6 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 la parola “
generale
” è soppressa.
11. Al comma 7 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 la parola “
generale
”, ricorrente quattro volte nel testo del comma, è soppressa.
12. Il comma 8 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare, ai dipartimenti viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica
”.
13. Al comma 10 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 le parole: “
sede di area vasta
” sono sostituite dalle seguenti: “
sede di azienda
”.
14. Il comma 11 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali inerenti al coordinamento tecnico-operativo e di programmazione relative alle attività dei laboratori.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.