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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 59
Rapporto di lavoro del direttore di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
conferito a
” sono aggiunte le seguenti: “
un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare:
”.
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
”.
b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati;
”.
4. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale
”.
5. Al comma 2 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 dopo la parola “
zona
” sono inserite le seguenti: “
, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 bis è inserito il seguente:
2 bis. Non è consentita la nomina a direttore di zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.
”.
7. Il comma 3 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “
3. Il trattamento economico del direttore di zona è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.