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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 12
Regione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2005
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r.40/2005 è inserito il seguente:
1 bis) la Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 23 bis comma 4;”
d bis) impartisce direttive alle aziende sanitarie per la definizione dello statuto e dei regolamenti interni, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1;
”.
4. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r.40/2005 dopo la parola: “
parere
” sono inserite le seguenti: “
, sentita la commissione consiliare competente,
”.
5. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4. quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari.
”.
4 sexies. La Commissione, di cui al comma 4-quinquies, è composta:
a) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie, con funzioni di coordinamento;
b) dai direttori per la programmazione di area vasta o loro delegati;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.
”.
7. Dopo il comma 4 sexies dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 septies. La Giunta regionale definisce con specifico atto le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle tecnologie sanitarie.
”.
8. Dopo il comma 4 septies dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 octies. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di esperti individuati all'interno del servizio sanitario regionale, del Consiglio sanitario regionale, della Commissione terapeutica regionale e degli organismi di governo clinico della Regione.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.