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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 11
Dipartimenti interaziendali di area vasta. Inserimento dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 9 quinquies Dipartimenti interaziendali di area vasta
1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie in ambito di area vasta.
2. Fanno parte del dipartimento interaziendale le unità operative dei dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, delle aziende sanitarie di area vasta.
3. Il dipartimento interaziendale di area vasta:
a) formula proposte, ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano di area vasta, finalizzate a garantire l’omogeneità territoriale dei servizi, la predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali, la qualità e appropriatezza delle cure, l’efficienza organizzativa, tenuto conto di
soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza definiti a livello regionale;
b) contribuisce alla definizione del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;
c) fornisce al direttore per la programmazione di area vasta contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta.
4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di una assemblea, composta dai referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, da un referente per ciascun dipartimento delle professioni di cui all’articolo 69 quinquies, dai responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, da un rappresentante del dipartimento della medicina generale, individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta ed è coordinato dal direttore per la programmazione di area vasta o suo delegato.
5. Il dipartimento interaziendale adotta un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
6. I dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati, sulla base del criterio del percorso assistenziale e tenuto conto delle reti cliniche già attive, su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta, con specifica deliberazione di Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.