Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO II bis
Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni (27)

Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 22.

Art. 31 bis
Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni (28)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 23.

1. La Giunta regionale, anche in assenza di dichiarazioni di stato di emergenza nazionale, regionale o locale, è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 250.000,00, nell’anno 2016, per le amministrazioni comunali che, a seguito di eventi di natura idraulica o idrogeologica localizzati nel proprio territorio che abbiano comunque le caratteristiche per la dichiarazione dello stato di emergenza locale, hanno realizzato, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, interventi di somma urgenza indispensabili per la tutela della pubblica incolumità. Il contributo, che può arrivare anche al 100 per cento delle spese sostenute, è concesso a rendicontazione delle spese e limitato ai lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione da parte dei comuni interessati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, della richiesta di contributo, inviando la documentazione attestante gli interventi svolti e la rendicontazione delle spese sostenute, che devono essere state effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) persone esposte a rischio idraulico;
b) interruzione collegamenti;
c) valore dei beni esposti a rischio.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.