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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. A partire dal 2015, in forza del Sito esternod.lgs. 118/2011 come modificato dal Sito esternod.lgs. 126/2014 , la Regione approva un corpo normativo denominato “legge di stabilità”, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, e che provvede altresì alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale;


2. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta Regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione è necessario e opportuno sospendere il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016;


3. In considerazione della necessità di allineare le procedure di determinazione e riscossione dei canoni con quelle concernenti la riscossione della connessa imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), si rende necessario disporre la sospensione del pagamento della suddetta imposta;


4. È opportuno favorire una definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, anche al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico;


5. È necessario l'assoggettamento integrale alla normativa statale di riferimento, di cui all’Sito esternoarticolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), dei requisiti di esenzione per handicap relativi alla tassa auto superando così le specifiche casistiche previste dalla disciplina regionale;


6. È opportuna la rivisitazione del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto per le associazioni di volontariato;


7. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà, in particolare, dall’incremento del gettito dovuto al rientro a tassazione ordinaria dei veicoli ultraventennali a seguito delle modifiche apportate dall'Sito esternoarticolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”);


8. È opportuna un'ulteriore riduzione dello 0,5 per cento dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti d'imposta operanti nei territori montani;


9.Al fine di dissipare incertezze applicative è opportuno fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni relative alle agevolazioni IRAP per le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa;


10. Al fine di dare attuazione alla mozione del Consiglio regionale 7 settembre 2015, n. 45 (In merito all’esenzione dal pagamento dell’IRAP per gli esercizi commerciali situati in territori classificati montani), è necessario semplificare gli adempimenti per ottenere l'esenzione IRAP per esercizi commerciali in territori montani, eliminando l'obbligo di presentazione di una domanda e determinando di conseguenza la cessazione dell'efficacia del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 febbraio 2011, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane), interamente dedicato alla disciplina di tale domanda;


11. È opportuno prevedere anche per l'anno 2016 la ripartizione puntuale del contributo in favore degli istituti superiori musicali toscani analogamente a quanto disposto per il 2015;


12. Al fine di rimodulare finanziariamente per l'anno 2016 alcuni interventi, o per supportare normativamente interventi già previsti per lo stesso anno, è necessario modificare le rispettive norme di copertura finanziaria per adeguarle alla nuova struttura del bilancio, che non prevede più le unità previsionali di base (UPB) ma le missioni e i programmi;


13. È necessario, nelle more dell’avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, a seguito della gara per la concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma di cui all’articolo 90 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), continuare a garantire la fruizione integrata dei servizi di TPL nella direttrice Campiglia Marittima – Piombino, già prevista dall’articolo 35 bis della l.r. 77/2013 per l’anno 2014 e proseguita nel 2015;


14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
Art. 1
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione tributaria, con riferimento all'anno 2016, è sospesa la riscossione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonché dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica) e della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di cui all'articolo 6 , comma 1, e all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (1)

Vedi Avviso di Rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1, parte prima.

(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati e i correlati tributi regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016.
3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 30 giugno 2016, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.(2)

Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3, si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata.(3)

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

5. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 3 o che, avvalendosene, omettono il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.(3)

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

6. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 3.
Art. 2
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, sono stimate in euro 6.000.000,00 per l'anno 2016 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
SEZIONE II
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 3
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 60/1996
1. L'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è abrogato.
SEZIONE III
Tasse automobilistiche regionali
Art. 4
Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 1 bis della l.r. 49/2003
1. L'articolo 1 bis della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è abrogato.
Art. 5
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 , le parole: “
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis.
” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
4. L’omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.
”.
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore.
”.
Art. 6
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Esenzione in favore di persone disabili
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei soggetti individuati ai sensi della medesima tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei soggetti individuati ai sensi
Sito esternodella legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, comma 7, come di seguito dettagliati:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'
Sito esternoarticolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
Sito esternodella legge 3 aprile 2001, n. 138
(Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla
Sito esternolegge 26 maggio 1970, n. 381
(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L’esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario
il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. Il riconoscimento dell’esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e, comunque, non oltre la data di compimento della maggiore età e, in tal caso, viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.
10. L’esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto.
”.
Art. 7
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).
”.
Art. 8
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 8 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'
articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana), di proprietà:
a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
l.r. 28/1993
;
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.
”.
Art. 9
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 8 quater della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
professionalmente commercio,
” è inserita la seguente: “
esclusivamente
”.
Art. 10
Tasse automobilistiche regionali. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 49/2003
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
Art. 10 bis Disposizioni finali e transitorie
1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 come modificati dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81
(Legge di stabilità per l'anno 2016).
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, come modificati dalla
l.r. 81/2015
, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
”.
Art. 11
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
2 quinquies 2. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies e 2 quinquies 1, sono ridotti del 7,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
".
2. Dopo il comma 2 octies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
2 novies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, così come determinati ai sensi del comma 2 octies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.
Art. 12
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Il comma 1 quater 2 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è sostituito dal seguente:
1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata.
”.
Art. 13
Tasse automobilistiche regionali. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 2.300.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.
SEZIONE IV
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 14
Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
Sito esternodel d.lgs. 446/1997
, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.
”.
Art. 15
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2013 , le parole: “
per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il periodo d'imposta 2015
”.
Art. 16
Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000 . Interpretazione autentica
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 79/2013 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) si interpretano nel senso che beneficiano delle agevolazioni anche le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa già costituite ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 , alla data di entrata in vigore delle medesime l.r. 79/2013 e l.r. 86/2014 .
Art. 17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 13 della l.r. 79/2013 è sostituto dal seguente:
Art. 13 Esenzione per esercizi commerciali in territori montani
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), nei territori classificati montani ai sensi dell’
articolo 83 della l.r. 68/2011
, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998
.
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65
“Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).
”.
Art. 18
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito stimato in euro 658.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed un minor gettito stimato in euro 500.000,00 per l'anno 2018 e successivi e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.
CAPO II
Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 19
Progetto "Spesa per tutti" e redistribuzione eccedenze alimentari. Modifiche alla l.r. 32/2009
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:
Art. 3 bis Progetto "Spesa per tutti"
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge istituisce il progetto "Spesa per tutti" e ne dà applicazione anche tramite accordi con la grande distribuzione organizzata.
2. Il progetto di cui al comma 1 consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica e può anche essere limitato a determinati giorni o fasce orarie.
3. L'applicazione degli sconti di cui al comma 2 può poggiare sulle anagrafiche già in possesso dei soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata e sul sistema di fidelizzazione da questi utilizzato.
4. Possono accedere al progetto tutti i cittadini residenti in Toscana con un reddito annuo lordo inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incrementata di 5 mila euro per ogni familiare a carico.
5. La Regione, per la realizzazione del progetto, ha una dotazione di 150.000 euro.
6. Il progetto è da intendersi sperimentale; entro dodici mesi dall'attivazione dello stesso, la Regione valuta il rapporto costi/benefici misurato a partire dalla somma investita ed il totale degli sconti applicati agli utenti, dandone informazione al Consiglio regionale, che si esprime sulla necessità di renderlo strutturale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 32/2009 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 20
Violenza di genere. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 le parole: “
per l'anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2015 e 2016
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
”.
CAPO III
Disposizioni diverse
Art. 21
Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è sostituito dal seguente:
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450.000,00.
”.
2. All’alinea del comma 1 bis dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 , le parole: “
per l’anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2015 e 2016
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014 e a euro 850.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 22
Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano. Modifiche all'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 23
Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 86/2014
1. Al comma 2 dell' articolo 58 della l.r. 86/2014 la parola: “
3.200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.000.000,00
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
”.
Art. 24
Contributi straordinari per l’edilizia scolastica
1. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Crespina Lorenzana un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio quale sede della scuola secondaria di primo grado.
2. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Impruneta un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola primaria.
3. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Uzzano un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 500.000,00, per l’ampliamento ed intervento di messa a norma delle scuole medie di tale Comune.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 .
Art. 25
Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 , la parola: “
1.850.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
2.650.000,00
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per euro 1.000.000,00 per il 2016 e 200.000,00 per il 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 26
Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2014
1. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:
a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 27
Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA)(4)

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 19.

Abrogato.
Art. 28
Contributi straordinari per l’integrazione tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima – Piombino Modifiche all’articolo 35 bis della l.r. 77/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 35 bis della l.r. 77/2013 , le parole: “
per l’anno 2014 l’importo massimo di euro 143.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2014 e per gli anni seguenti, fino all’affidamento del servizio al gestore a conclusione della procedura di gara per il lotto unico regionale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e comunque non oltre l’anno 2017, l’importo massimo di euro 143.000,00 l’anno
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 35 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00 annui si fa fronte:
- per gli anni 2014 e 2015 con gli stanziamenti della UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente;
- per gli anni 2016 e 2017 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.