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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

SEZIONE IV
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 14
Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
Sito esternodel d.lgs. 446/1997
, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.
”.
Art. 15
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2013 , le parole: “
per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il periodo d'imposta 2015
”.
Art. 16
Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000 . Interpretazione autentica
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 79/2013 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) si interpretano nel senso che beneficiano delle agevolazioni anche le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa già costituite ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 , alla data di entrata in vigore delle medesime l.r. 79/2013 e l.r. 86/2014 .
Art. 17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 13 della l.r. 79/2013 è sostituto dal seguente:
Art. 13 Esenzione per esercizi commerciali in territori montani
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), nei territori classificati montani ai sensi dell’
articolo 83 della l.r. 68/2011
, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998
.
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65
“Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).
”.
Art. 18
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito stimato in euro 658.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed un minor gettito stimato in euro 500.000,00 per l'anno 2018 e successivi e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.