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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO III
Disposizioni diverse
Art. 21
Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è sostituito dal seguente:
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450.000,00.
”.
2. All’alinea del comma 1 bis dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 , le parole: “
per l’anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2015 e 2016
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014 e a euro 850.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 22
Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano. Modifiche all'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 23
Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 86/2014
1. Al comma 2 dell' articolo 58 della l.r. 86/2014 la parola: “
3.200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.000.000,00
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
”.
Art. 24
Contributi straordinari per l’edilizia scolastica
1. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Crespina Lorenzana un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio quale sede della scuola secondaria di primo grado.
2. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Impruneta un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola primaria.
3. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Uzzano un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 500.000,00, per l’ampliamento ed intervento di messa a norma delle scuole medie di tale Comune.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 .
Art. 25
Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 , la parola: “
1.850.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
2.650.000,00
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per euro 1.000.000,00 per il 2016 e 200.000,00 per il 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 26
Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2014
1. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:
a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 27
Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA)(4)

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 19.

Abrogato.
Art. 28
Contributi straordinari per l’integrazione tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima – Piombino Modifiche all’articolo 35 bis della l.r. 77/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 35 bis della l.r. 77/2013 , le parole: “
per l’anno 2014 l’importo massimo di euro 143.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2014 e per gli anni seguenti, fino all’affidamento del servizio al gestore a conclusione della procedura di gara per il lotto unico regionale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e comunque non oltre l’anno 2017, l’importo massimo di euro 143.000,00 l’anno
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 35 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00 annui si fa fronte:
- per gli anni 2014 e 2015 con gli stanziamenti della UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente;
- per gli anni 2016 e 2017 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.