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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 6
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Esenzione in favore di persone disabili
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei soggetti individuati ai sensi della medesima tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei soggetti individuati ai sensi
Sito esternodella legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, comma 7, come di seguito dettagliati:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'
Sito esternoarticolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
Sito esternodella legge 3 aprile 2001, n. 138
(Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla
Sito esternolegge 26 maggio 1970, n. 381
(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L’esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario
il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. Il riconoscimento dell’esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e, comunque, non oltre la data di compimento della maggiore età e, in tal caso, viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.
10. L’esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto.
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.