Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 5
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 , le parole: “
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis.
” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
4. L’omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.
”.
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.