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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 21
Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è sostituito dal seguente:
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450.000,00.
”.
2. All’alinea del comma 1 bis dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 , le parole: “
per l’anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2015 e 2016
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014 e a euro 850.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.