Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 20
Violenza di genere. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 le parole: “
per l'anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2015 e 2016
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.