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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 2
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, sono stimate in euro 6.000.000,00 per l'anno 2016 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.