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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 14
Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
Sito esternodel d.lgs. 446/1997
, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.