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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 11
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
2 quinquies 2. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies e 2 quinquies 1, sono ridotti del 7,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
".
2. Dopo il comma 2 octies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
2 novies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, così come determinati ai sensi del comma 2 octies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.