Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 10
Tasse automobilistiche regionali. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 49/2003
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
Art. 10 bis Disposizioni finali e transitorie
1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 come modificati dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81
(Legge di stabilità per l'anno 2016).
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, come modificati dalla
l.r. 81/2015
, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.