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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 4
Conferenza per la difesa del suolo
1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime:
a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;
b) sullo statuto del consorzio di bonifica;
c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012 ;
e) su ulteriori atti individuati dal Presidente della Giunta regionale.
2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.
3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restante.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino idrografico interessato.
6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e 5, e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di cui al comma 3 di propria competenza. Fino alla costituzione della conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'articolo 12 sexies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.