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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 22/2015 la Regione, in attuazione Sito esternodella l. 56/2014 , ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di tutela ambientale tra cui quelle “in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi”;


2. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento delle leggi regionali di settore e, per quanto interessa, della normativa regionale in materia di difesa del suolo, tutela della costa e degli abitati costieri e gestione del demanio idrico, provvedendo all’approvazione di una nuova legge organica;


3. Per quanto riguarda la materia della difesa del suolo, la presente legge conferma le competenze già attribuite ai consorzi di bonifica con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ) e quelle già riservate alla Regione, provvedendo al trasferimento alla Regione medesima di tutte le restanti funzioni provinciali;


4. Si confermano in capo alla Giunta regionale le funzioni in materia di classificazione delle opere idrauliche, di individuazione del reticolo idrografico, in materia di sbarramenti, di delimitazione degli abitati da consolidare;


5. Con il passaggio delle competenze si prevede che i progetti delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché i progetti delle modifiche di quelle esistenti, siano approvato con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione dell'opera. L'approvazione del progetto viene a sostituire ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente; con l'approvazione del progetto e, pertanto contestualmente alla stessa, si rende necessario verificare la normativa tecnica di riferimento con particolare attenzione ai profili idraulici, geologi e della sicurezza sismica. Per quanto concerne la sicurezza sismica dell'opera si fa riferimento all'autorizzazione o verifica di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) a secondo della fattispecie interessata; a tal fine la struttura regionale competente alla realizzazione dell'opera si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei provvedimenti;


6. L'omologazione riguarda i progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da altri enti, nonché delle modifiche di quelle esistenti, sempre realizzate da altri enti e viene rilasciata con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente. Ai fini della presente legge l’omologazione sostituisce ogni altro atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui sopra alla normativa tecnica di riferimento atta a garantire la funzionalità e l’efficienza dell’opera. L'omologazione in particolare verifica che il progetto rispetti la normativa vigente con particolare riferimento ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica; in questa fase viene richiesta una verifica del progetto che attesti la sicurezza sismica dell'opera mediante quanto previsto dalla normativa di settore; a tal fine la struttura regionale territorialmente competente si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei pareri;


7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012; (1)

Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 28.



8. La Regione acquisisce le competenze in ordine alla determinazione dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nonché tutte le funzioni in ordine alla gestione del demanio idrico e al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904 ;


9. Si rende necessario definire un’apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni, nonché prevedere specifici parametri per la determinazione dei canoni rimandando ai regolamenti la disciplina di dettaglio e lo sviluppo di procedure di coordinamento tra i diversi soggetti competenti al rilascio dei diversi pareri, nulla osta richiesti dalla normativa di riferimento, oltre alla previsione di specifiche forme di semplificazione, sia delle procedure, sia degli atti;


10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto e regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio;


11. Vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per la difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese le opere idrauliche idrogeologiche che, essendo direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale, sono attribuite alla competenza dei comuni;


12. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative, impone di riconsiderare il ruolo della conferenza per la difesa del suolo alla quale rimangono unicamente funzioni consultive con particolare riferimento alla materia della bonifica;


13. Per quanto riguarda la materia delle risorse idriche, la necessità di adeguamento della normativa di settore alle previsioni di cui alla l.r. 22/2015 , ha suggerito l’introduzione di un apposito titolo nel quale disciplinare, in maniera organica, le competenze già esercitate dalla Regione (concernenti l’approvazione di regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi nonché la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 154 del d.lgs. 152/2006 ) unitamente a quelle che le vengono trasferite e che erano sinora svolte dalla province stabilendo, a garanzia della completezza del sistema, che la Regione eserciti tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale ad altri enti diversi dalla provincia;


14. Tra le competenze acquisite, vi sono quelle inerenti alla disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori, la definizione del quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche, comprensivo del censimento delle utilizzazioni di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , nonché la programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee;


15. Le funzioni di programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, sono esercitate mediante l'approvazione del documento operativo annuale, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale, definisce e aggiorna:


a) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti secondo le priorità previste all'Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 ;


b) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento delle utilizzazioni;


c) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.


16. È emersa altresì la necessità di definire un’apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, come previsto dall'Sito esternoarticolo 96 del d.lgs. 152/2006 ;


17. Anche nella materia difesa della costa e degli abitati costieri, vengono confermate le funzioni già riservate alla Regione provvedendo al trasferimento alla Regione medesima delle restanti funzioni provinciali;


18. In particolare, in analogia alla materia della difesa del suolo, vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese quelle di manutenzione riguardanti il territorio di un solo comune la cui progettazione e realizzazione, previa stipula di apposita convenzione, può essere delegata al comune interessato, in ragione della stretta connessione funzionale con la gestione delle aree del demanio marittimo;


19. Al fine di garantire il costante aggiornamento del quadro conoscitivo sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa viene inoltre confermato il sistema informativo regionale della costa, già introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 . Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri);


20. Per assicurare lo snellimento procedurale ed il coordinamento delle attività tecnico-istruttorie connesse o propedeutiche alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio alla fascia costiera, la presente legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'Sito esternoarticolo 109, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , in conformità alla normativa nazionale di riferimento e alle relative norme di attuazione, prevedendo che nell'ambito della predetta autorizzazione:


a) sia valutata la sostenibilità degli effetti sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;


b) comprese tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto di assenso in materia di demanio marittimo, nel caso di interventi riguardanti più comuni.


21. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le autorità interregionali, con le altre regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle autorità di bacino distrettuali di cui all'Sito esternoarticolo 63 del d.lgs. 152/2006 ;


22. Considerato il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali, si ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni formulate nel parere stesso, in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia;


23. È necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge dal 1° gennaio 2016, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 , nelle materie della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.