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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO IV
Tutela della costa e degli abitati costieri
Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede:
a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'articolo 18;
b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
c) alla manutenzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b);
d) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 19;
e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all’Sito esternoarticolo 109 del d.lgs. 152/2006 , anche relativamente agli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
f) al rilascio, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici, sia privati, di recupero e riequilibrio alla fascia costiera che interessano il territorio di più comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 1;
g) all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale:
1) di linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'articolo 19;
2) delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21.
Art. 18
Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al Sito esternod.lgs. 49/2010 , al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre (26)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

di ogni anno, con riferimento all’anno successivo (27)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

, il documento operativo annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:
a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri progettate e realizzate dalla Regione e gli interventi di manutenzione di competenza regionale con il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 (27)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

, ed in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;
b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale; (28)

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;
d) le attività per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune. (29)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera può costituire autonoma sezione del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3, nonché essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell’anno di riferimento.
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni. (29

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

)
4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 19
Monitoraggio
1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la struttura regionale competente effettua il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.
2. La struttura regionale competente svolge altresì le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.
Art. 20
Sistema informativo regionale della costa
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:
a) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19;
b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;
c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione;
d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.
2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 .
3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 33/2013 .
Art. 21
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 109 (30)

Parole soppresse con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 31.

del d.lgs. 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, la Giunta regionale definisce modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo Sito esternoarticolo 109 del d.lgs. 152/2006 , finalizzate in particolare ad assicurare il coordinamento delle procedure autorizzative ed il raccordo delle attività tecnico istruttorie connesse alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, è valutata la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
3. Qualora la realizzazione degli interventi, sia pubblici sia privati, di recupero e riequilibrio della costa interessino il territorio di più comuni, l'autorizzazione di cui al comma 1 ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atti di assenso di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni. (31)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 31.


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.