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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 79

Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista l'intesa Stato-Regioni ed Enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;


2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio;


3. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;


4. La necessità di adeguare la l.r. 24/2009 alla recente l.r. 65/2014 , ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa l.r. 24/2009 , alla luce della nuova disciplina della l.r. 65/2014 ;


5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della l.r. 24/2009 , garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla l.r. 24/2009 , possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata;


6. La necessità di fissare il termine di vigenza della l.r. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;


7. In linea con quanto previsto dall'articolo 135, comma 5, della l.r. 65/2014 , la necessità di prevedere che gli interventi di cui alla l.r. 24/2009 possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “
3 gennaio 2005, n. 1
”, sono sostituite dalle seguenti: “
10 novembre 2014, n. 65
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 24/2009 dopo la parola: “
(SCIA)
” sono inserite le seguenti: ”
o, in alternativa, richiesta per il rilascio del permesso di costruire
”.
Art. 2
Definizioni e parametri. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009
1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 , dopo le parole: “
edifici abitativi
” sono inserite le seguenti: “
o edifici a destinazione d'uso abitativa
”.
3 bis) in applicazione dell’articolo 4 della l.r. 65/2014 , qualora i comuni abbiano approvato gli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica ai sensi del titolo I capi I e II della medesima l.r. 65/2014 .
”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2014 , dopo le parole: “
regolamenti urbanistici
”, sono inserite le seguenti: “
ai sensi della l.r. 1/2005 , dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 ,
”.
Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2009
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 3 della l.r. 24/2014 , sono aggiunte le parole: “
di edifici abitativi
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2014 , le parole: “
o comunque di superficie lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati
” sono soppresse.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2014 , è aggiunta la seguente:
b bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.
”.
4. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
”.
5. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della l.r. 65/2014 ; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali.
”.
Art. 4
Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 24/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 24/2014 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 24/2009 , è inserito il seguente:
1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 bis della l.r. 24/2014 , dopo la parola: “
garantiscono
”, le parole: “
, dall'entrata in vigore del presente articolo,
” sono soppresse.
4. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 24/2014 , dopo la parola: “
realizzati
”, le parole: “
garantendo il migliore inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, e
” sono soppresse.
Art. 5
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/2009
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 24/2014 , sono aggiunte le parole “
di edifici abitativi
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 , le parole “
o dai regolamenti
” sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014 , o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005 , dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni.
”.
4. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati
ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche).
”.
5. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 6
Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , dopo le parole: “
articoli 3
”, sono inserite le seguenti: “
, 3bis
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , dopo le parole: “
articoli 3
”, sono inserite le seguenti: “
, 3bis
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , la parola: “
abitativi
” è soppressa.
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 dopo la parola: “
SCIA
” sono inserite le seguenti: “
o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire,
”.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , le parole: “
generali o dagli atti di governo del territorio
” sono soppresse.
6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , le parole: “
atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali
”, sono sostituite dalle seguenti: “
strumenti urbanistici comunali
”.
g) collocati all’interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l’approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della l.r. 65/2014 .
”.
8. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3 bis, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.
”.
9. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla Sito esternol. 47/1985 , alla Sito esternolegge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014 :
a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'articolo 3, comma 1, all’articolo 3 bis, comma 1, ed all'articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3 bis e 4.
”.
10. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3 bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
”.
11. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 le parole “
all'articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 3 bis e 4
”.
Art. 7
Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009 dopo la parola: “
SCIA
” sono inserite le seguenti parole: “
o, in alternativa, dal permesso di costruire,
”.
Art. 8
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009
1. L'articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 141 della l.r. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima l.r. 65/2014 . Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2016.
”.
Art. 9
Sanzioni. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 24/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 24/2009 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 24/2009 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.