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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 79

Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista l'intesa Stato-Regioni ed Enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;


2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio;


3. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;


4. La necessità di adeguare la l.r. 24/2009 alla recente l.r. 65/2014 , ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa l.r. 24/2009 , alla luce della nuova disciplina della l.r. 65/2014 ;


5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della l.r. 24/2009 , garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla l.r. 24/2009 , possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata;


6. La necessità di fissare il termine di vigenza della l.r. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;


7. In linea con quanto previsto dall'articolo 135, comma 5, della l.r. 65/2014 , la necessità di prevedere che gli interventi di cui alla l.r. 24/2009 possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.