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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 79

Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015

Art. 6
Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , dopo le parole: “
articoli 3
”, sono inserite le seguenti: “
, 3bis
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , dopo le parole: “
articoli 3
”, sono inserite le seguenti: “
, 3bis
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , la parola: “
abitativi
” è soppressa.
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 dopo la parola: “
SCIA
” sono inserite le seguenti: “
o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire,
”.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , le parole: “
generali o dagli atti di governo del territorio
” sono soppresse.
6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 , le parole: “
atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali
”, sono sostituite dalle seguenti: “
strumenti urbanistici comunali
”.
g) collocati all’interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l’approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della l.r. 65/2014 .
”.
8. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3 bis, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.
”.
9. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla Sito esternol. 47/1985 , alla Sito esternolegge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014 :
a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'articolo 3, comma 1, all’articolo 3 bis, comma 1, ed all'articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3 bis e 4.
”.
10. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3 bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
”.
11. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 le parole “
all'articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 3 bis e 4
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.