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Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 75

Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 18 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ) e, in particolare, gli articoli 32, 38 e 39;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 32 della l.r. 35/2015 stabilisce, in considerazione della condizione di “beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751”, che i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa l.r. 35/2015 ;


2. L’articolo 38 prevede il termine di nove mesi dall’entrata in vigore della stessa l.r. 35/2015 per la stipula di convenzioni che riguardano la proroga di concessioni e autorizzazione dei beni di cui all’articolo 32;


3. L’articolo 39 prevede il termine di centottanta giorni per la predisposizione da parte dei Comuni di Massa e Carrara di regolamenti che disciplinano le procedure per il rilascio delle concessioni e altre disposizioni riferite anch’esse ai beni di cui all’articolo 32;


4. Avverso l’articolo 32 della l.r. 35/2015 è stato presentato ricorso, in via principale, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso 3 giugno 2015, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 luglio 2015 n. 29), per la violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile;


5. È opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale prima di:


a) porre in essere le attività di ricognizione dei beni di cui all’articolo 32, comma 2;

b) stipulare le convenzioni di cui all’articolo 38, comma 7;

c) emanare i regolamenti previsti all’articolo 39, comma 2.


6. È opportuno conseguentemente allineare il termine di sei mesi, indicato al punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 , per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 38, comma 7, con il nuovo termine ivi previsto;


7. È opportuno altresì modificare la decorrenza della durata delle autorizzazioni e concessioni esistenti di cui all’articolo 38, commi 3, 4 e 6;


8. È necessario adeguare i termini di cui all’articolo 56, comma 7, in relazione ai tempi di trasferimento del personale degli enti locali alla Regione, specificando le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per il personale trasferito già comprese nella valutazione relativa al fabbisogno complessivo per il personale effettuata al momento dell’approvazione della l.r. 35/2015 ;


9. È necessario, inoltre, adeguare il termine di cui all’articolo 60, comma 1, in relazione al differimento del termine di cui all’articolo 32;


10. È opportuno, infine, correggere il refuso contenuto al punto 5 del preambolo della l.r. 35/2015 dove si fa riferimento all’entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) anziché al nuovo piano regionale cave (PRC), il refuso contenuto all’articolo 36, comma 3, che demanda al comune di stabilire anche gli importi unitari di cui al comma 1, indicandone i criteri mentre nel comma 1 è indicata una percentuale fissa, ed il refuso contenuto nell’articolo 38, comma 12, che fa riferimento al valore determinato ai sensi del comma 10, mentre la determinazione di tale valore è prevista al comma 11 del medesimo articolo.


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015
1. 1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), è sostituito dal seguente:
5. Il sistema pianifìcatorio della l.r. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque province su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale.
”.
2. 2. Al punto 21 del preambolo della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
internazionale
”, sono inserite le seguenti: “
per i derivati dei materiali da taglio
”;
3. 3. Alla fine del punto 22 del preambolo della l.r. 35/2015 , le parole: “
dall'entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”;
4. Il punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro il 31 gennaio 2017, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione.
”.
Art. 2
Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015
1. 1. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 35/2015 le parole: “
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 31 ottobre 2016
”.
Art. 3
Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015
1. 1. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 35/2015 le parole: “
gli importi unitari di cui ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli importi di cui al comma 2
”.
Art. 4
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015
1. 1. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”.
2. 2. Al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”.
3. 3. Al comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”.
4. 4. Al comma 7 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole: “
nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 31 gennaio 2017
”.
5. 5. Al comma 12 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole “
comma 10
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 11
”.
Art. 5
Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015
1. 1. Al comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “
termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 ottobre 2016
”.
Art. 6
Dotazione organica. Modifiche all'articolo 56 della l.r.35/2015
1. 1. Al comma 7 dell’articolo 56 della l.r. 35/2015 le parole: “
le predette risorse confluiscono, in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2015 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità
” sono sostituite dalle seguenti: “
a decorrere dal 1° gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data
”.
Art. 7
Clausola valutativa. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 35/2015
1. 1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 35/2015 la parola “
giugno
” è sostituita dalla seguente: “
dicembre
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.