Menù di navigazione

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 75

Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 18 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ) e, in particolare, gli articoli 32, 38 e 39;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 32 della l.r. 35/2015 stabilisce, in considerazione della condizione di “beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751”, che i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa l.r. 35/2015 ;


2. L’articolo 38 prevede il termine di nove mesi dall’entrata in vigore della stessa l.r. 35/2015 per la stipula di convenzioni che riguardano la proroga di concessioni e autorizzazione dei beni di cui all’articolo 32;


3. L’articolo 39 prevede il termine di centottanta giorni per la predisposizione da parte dei Comuni di Massa e Carrara di regolamenti che disciplinano le procedure per il rilascio delle concessioni e altre disposizioni riferite anch’esse ai beni di cui all’articolo 32;


4. Avverso l’articolo 32 della l.r. 35/2015 è stato presentato ricorso, in via principale, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso 3 giugno 2015, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 luglio 2015 n. 29), per la violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile;


5. È opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale prima di:


a) porre in essere le attività di ricognizione dei beni di cui all’articolo 32, comma 2;

b) stipulare le convenzioni di cui all’articolo 38, comma 7;

c) emanare i regolamenti previsti all’articolo 39, comma 2.


6. È opportuno conseguentemente allineare il termine di sei mesi, indicato al punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 , per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 38, comma 7, con il nuovo termine ivi previsto;


7. È opportuno altresì modificare la decorrenza della durata delle autorizzazioni e concessioni esistenti di cui all’articolo 38, commi 3, 4 e 6;


8. È necessario adeguare i termini di cui all’articolo 56, comma 7, in relazione ai tempi di trasferimento del personale degli enti locali alla Regione, specificando le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per il personale trasferito già comprese nella valutazione relativa al fabbisogno complessivo per il personale effettuata al momento dell’approvazione della l.r. 35/2015 ;


9. È necessario, inoltre, adeguare il termine di cui all’articolo 60, comma 1, in relazione al differimento del termine di cui all’articolo 32;


10. È opportuno, infine, correggere il refuso contenuto al punto 5 del preambolo della l.r. 35/2015 dove si fa riferimento all’entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) anziché al nuovo piano regionale cave (PRC), il refuso contenuto all’articolo 36, comma 3, che demanda al comune di stabilire anche gli importi unitari di cui al comma 1, indicandone i criteri mentre nel comma 1 è indicata una percentuale fissa, ed il refuso contenuto nell’articolo 38, comma 12, che fa riferimento al valore determinato ai sensi del comma 10, mentre la determinazione di tale valore è prevista al comma 11 del medesimo articolo.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.