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Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 75

Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 18 dicembre 2015

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015
1. 1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), è sostituito dal seguente:
5. Il sistema pianifìcatorio della l.r. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque province su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale.
”.
2. 2. Al punto 21 del preambolo della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
internazionale
”, sono inserite le seguenti: “
per i derivati dei materiali da taglio
”;
3. 3. Alla fine del punto 22 del preambolo della l.r. 35/2015 , le parole: “
dall'entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 31 ottobre 2016
”;
4. Il punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro il 31 gennaio 2017, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.