Menù di navigazione

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 19
Disposizioni finali
1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , si procede con le modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all’entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , nel limite massimo previsto dall’avviso pubblico di cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.
1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore. (8)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni al trasferimento. (13)

Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 11.

2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17. L’allegato D bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi. (7)

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale. (15)

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della l.r. 22/2015 è altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze; a tali provvedimenti è data esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di personale. Per gli stessi motivi, all’integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il personale è trasferito ai sensi della l.r. 22/2015 .
4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e 14 della l.r. 22/2015 .
5. La Regione provvede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della l.r. 22/2015 , o relative alle modifiche di detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. Eventuali errori materiali relativi all’identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell’ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo, (9)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

non sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all’articolo 8, comma 5, della l.r. 22/2015 .
8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.
9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , come modificato dall’articolo 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l’Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che all’immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell’Osservatorio regionale è comunicata all’Osservatorio nazionale.
9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica. (10)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015. (11)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti. (12)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della l.r. 22/2015, dette indennità sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;
b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis,. (16)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

9 sexies . In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste. (16)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 7, lettera d), della l.r. 22/2015, risorse aggiuntive per un’unità di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell’unità di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilità, allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 22/2015. Qualora detta unità di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa è considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015 e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015. (16)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.