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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto il Sito esternotitolo V della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Considerato quanto segue:


1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015 è stato dato corso alla sua attuazione, con la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge medesima e con l'approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti al punto 13 per il personale da trasferire alla Regione, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, come stabilito dall'Osservatorio regionale per l'attuazione Sito esternodella l. 56/2014 , istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;


2. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015 , mentre i successivi accordi definitivi avrebbero dovuto riguardare tutto il personale in trasferimento, compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della medesima l.r. 22/2015 ; negli stessi accordi è stato individuato anche personale relativo a ulteriori funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate nel confronto tra la Regione e le amministrazioni interessate, trasferimento comunque subordinato alla necessaria modifica normativa;


3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un elevato numero di unità di personale destinato all’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore spazio per l'individuazione del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , al fine del rispetto degli orientamenti assunti dallo Stato, peraltro richiamati nella medesima l.r. 22/2015 , sulla capacità assunzionale massima consentita alla Regione in attuazione del processo di riordino;


4. L'emanazione del d.m. semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 settembre 2015, n. 227, ha determinato la necessità di provvedere, entro il 31 ottobre 2015, all'individuazione di tutto il personale delle funzioni oggetto di trasferimento e ad effettuare gli adempimenti posti a carico della Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del contenuto degli accordi già formalizzati, peraltro in linea con quanto previsto dalla l.r. 22/2015 , e la modifica delle previsioni della stessa l.r. 22/2015 sulle modalità di individuazione del personale di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima; in questo contesto, è necessario fissare al 1° gennaio 2016 la data dalla quale far decorrere il trasferimento delle funzioni e del personale;


5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole nel senso indicato dagli accordi, le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, includendovi sia ulteriori funzioni in materia ambientale, comprese quelle relative ai parchi e alle aree protette, sia talune funzioni attinenti al coordinamento antincendio boschivo, e modificare altresì il procedimento di trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni alla Regione;


6. Si rende inoltre necessario modificare le disposizioni della l.r. 22/2015 relative alle funzioni oggetto di trasferimento ai comuni capoluoghi di provincia o associati negli ambiti di dimensione territoriale adeguata, poiché le vigenti disposizioni non consentono l'individuazione del personale entro il 31 ottobre 2015, essendo ancora in corso e tutt'ora non concluso il processo di definizione degli accordi tra province e comuni; la modifica a tal fine prevista riguarda il trasferimento di tutte le funzioni in materia di turismo ai comuni capoluoghi di provincia, perché le esercitino su tutto il territorio provinciale, e il trasferimento delle funzioni di forestazione a un’unione di comuni per provincia, perché le eserciti sul territorio già di competenza provinciale; resta ferma la previgente disciplina nel caso in cui gli enti procedano, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare gli accordi e a stipulare gli atti associativi;


7. E' opportuno modificare la l.r. 22/2015 anche per le parti relative all'organizzazione del personale, per garantire il buon funzionamento degli uffici territoriali della Regione e individuare con precisione gli emolumenti spettanti al personale trasferito fino al rinnovo del contratto decentrato di lavoro, disciplinando la costituzione dei fondi per il salario accessorio e i conseguenti adempimenti degli enti cedenti;


8. E' opportuno precisare le norme sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, al fine di consentire la più agevole conclusione degli accordi a ciò finalizzati;


9. E' necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del personale in trasferimento alla Regione previsti dagli accordi, indicare puntualmente i criteri utilizzati, in applicazione della l.r. 22/2015 , anche al fine della loro successiva applicazione, per consentire eventuali integrazioni nei limiti indicati dalla legge, o per consentire, con disposizione di identico contenuto, l'individuazione in tempi celeri del personale destinato ai comuni capoluoghi e alle unioni, ovvero per consentire alcune integrazioni di personale cessato e per il loro utilizzo in via sussidiaria nei trasferimenti di personale dalle unioni alla Regione; altre disposizioni sono preordinate alla modifica del personale in trasferimento, a seguito di cessazioni previste entro il 31 dicembre 2015 o di sopravvenute cause ostative al trasferimento che, pur manifestatesi nel 2015, producono i loro effetti nel 2016;


10. Come già stabilito dalla l.r. 22/2015 e in coerenza con questa, la presente legge dispone sulle risorse da impiegare per la spesa del personale da trasferire alla Regione;


11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.