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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

CAPO I
Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 1
Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: “
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2015
”.
Art. 2
Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015
1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della
legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61
(Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla
l.r. 25/1998
e alla
l.r. 10/2010
) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla
legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'
Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
);
”.
6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette;
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale.
”.
Art. 3
Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 22/2015
1. L’articolo 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B:
a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
c) le funzioni in materia di forestazione.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.
3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.
4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all’articolo 13.
5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della
Sito esternol. 56/2014
, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell’ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell’interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell’ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla
l.r. 68/2011
. A tal fine, la conferenza dei comuni dell’ambito, composta e operante ai sensi dell’
articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011
, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall’assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall’ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell’ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell’ambito adottano le disposizioni conseguenti per l’attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l’assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell’ambito in merito all’attività svolta nell’esercizio della funzione.
7. Entro il 1° marzo 2016, l’unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all’articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell’ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione
”.
Art. 4
Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2015
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della l.r. 22/2015 sono abrogati.
Art. 5
Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “
alla stipulazione di accordi
” sono sostituite dalle seguenti: “
mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2,
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “
Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: “
funzione oggetto di trasferimento
” sono inserite le seguenti: “
; la riorganizzazione può prevedere che, nell’ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l’efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.
”.
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “
di accordi
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli accordi
”.
5. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.
6. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “
Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014.
”.
Art. 6
Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'
Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014
.
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r.22/2015 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.
6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri.
”.
3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
l'eventuale
assegnazione di personale
” sono inserite le seguenti: “
delle categorie del comparto
”.
4. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 le parole: “
sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centottanta giorni
”.
Art. 7
Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “
Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all’articolo 10, commi 7 e 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7
”; la parola: “
trasferito
” è sostituita dalle seguenti: “
da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6
”; la parola: “
integralmente
” è soppressa.
5. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
5. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014
, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:
a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;
b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;
d) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale
trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali.
”.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
”.
7. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7.
”.
8. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito.
”.
9. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 la parola: “
erogate
” è sostituita dalla seguente: “
destinate
”, e le parole: “
incrementa le risorse
” sono sostituite dalle seguenti: “
incrementa stabilmente le risorse
”.
10. Il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.
”.
11. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “
Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 557, della l. 296/2006
.
”.
12. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
9 bis. I compensi professionali di cui all'
Sito esternoarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114
, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo
Sito esternoarticolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014
. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall’ente medesimo ai fini del rispetto della
Sito esternol. 296/2006
e dell'
Sito esternoarticolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014
convertito dalla
Sito esternol. 114/2014
.
”.
Art. 8
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “
accordi, stipulati
” sono sostituite dalle seguenti: “
accordi organizzativi, formalizzati
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “
secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7
” sono sostituite dalle seguenti: “
secondo le modalità stabilite in accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “
Nelle more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 9, comma 3,
” sono soppresse.
4. Il comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all’articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della
Sito esternol. 56/2014
, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l’accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l’atto che costituisce titolo per le trascrizioni.
”.
5. Al comma 14 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: “
Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito.
”.
6. Al comma 16 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 la parola: “
stipulazione
” è sostituita dalla seguente: “
formalizzazione
”, e le parole: “
decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima
” sono sostituite dalle seguenti: “
decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento
”.
Art. 9
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.
”.
Art. 10
Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2015
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “
In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, ad eccezione dei commi 3 e 6, e di cui all'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) a individuare il personale di cui all’
articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011
, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni
Sito esternodel capo I del d.l. 101/2013
convertito dalla
Sito esternol. 125/2013
;
b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati
prima della trasmissione della tabella di cui all’
articolo 40 della l.r. 68/2011
;
c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;
d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;
e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell’unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l’esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell’unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
4 bis. Se sulle proposte dell’unione è raggiunta l’intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell’
articolo 95, comma 4, della l.r. 68/2011
. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell’unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all’
articolo 95, comma 8, della l.r. 68/2011
si applica anche per ogni unità di personale che resta all’unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014.
”.
5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all’
articolo 94 della l.r. 68/2011
sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo.
”.
Art. 11
Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015
1. La rubrica del capo III della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente: “
CAPO III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni
”.
Art. 12
Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/2015
1. L'articolo 13 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Disposizioni generali
1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono
pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della
Sito esternol. 56/2014
, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall’applicazione delle disposizioni
Sito esternodel capo I del d.l. n. 101/2013
convertito dalla
Sito esternol. 125/2013
.
5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:
a) ai singoli comuni capoluoghi;
b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.
6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015.
7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:
a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'
articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011
, non considerando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;
b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'
articolo 94 della l.r. 68/2011
, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;
c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'
articolo 94 della l.r. 68/2011
, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;
d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;
e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente
8. Le funzioni di cui all’articolo 3, lettera f),
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo
unico
delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell’articolo 1, comma 4.
9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della
Sito esternol. 56/2014
, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione.
11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell’
articolo 20 della l.r. 68/2011
, affidare alla provincia l’esercizio della funzione.
12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.
”.
Art. 13
Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/2015
1. L'articolo 14 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Esercizio associato
1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell’
articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011
.
2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell’ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l’unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011
.
”.
Art. 14
Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 22/2015
1. L'allegato A della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato A della presente legge.
2. L'allegato B della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato B della presente legge.
3. Dopo l’allegato D della l.r. 22/2015 è inserito l'allegato D bis, di cui all'allegato C della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.