Menù di navigazione

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 5
Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “
alla stipulazione di accordi
” sono sostituite dalle seguenti: “
mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2,
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “
Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: “
funzione oggetto di trasferimento
” sono inserite le seguenti: “
; la riorganizzazione può prevedere che, nell’ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l’efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.
”.
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “
di accordi
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli accordi
”.
5. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.
6. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “
Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.