Art. 5
1. Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “
alla stipulazione di accordi
” sono sostituite dalle seguenti: “
mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2,
”.
3. Al
comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: “
funzione oggetto di trasferimento
” sono inserite le seguenti: “
; la riorganizzazione può prevedere che, nell’ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l’efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.
”.
“
6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.
”
6. Il primo periodo del
comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “
Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell’
articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014.
”.