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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 3
Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 22/2015
1. L’articolo 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B:
a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
c) le funzioni in materia di forestazione.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.
3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.
4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all’articolo 13.
5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della
Sito esternol. 56/2014
, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell’ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell’interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell’ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla
l.r. 68/2011
. A tal fine, la conferenza dei comuni dell’ambito, composta e operante ai sensi dell’
articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011
, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall’assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall’ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell’ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell’ambito adottano le disposizioni conseguenti per l’attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l’assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell’ambito in merito all’attività svolta nell’esercizio della funzione.
7. Entro il 1° marzo 2016, l’unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all’articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell’ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

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La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.