Menù di navigazione

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

Art. 1
Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: “
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2015
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.