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Legge regionale 23 ottobre 2015, n. 69

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 23 ottobre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 9, comma 7 e 30, dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene opportuno consentire ai consiglieri e agli assessori regionali che ne facciano richiesta, di destinare una parte dell’indennità mensile per attivare una polizza assicurativa integrativa o per compiere atti di liberalità, sia a favore di terzi, sia per acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato;


2. A tal fine, i soggetti interessati autorizzano i competenti uffici consiliari ad effettuare le trattenute sulle indennità percepite e i successivi versamenti;


3. Per fugare ogni dubbio interpretativo, si precisa che gli uffici consiliari competenti svolgono una funzione di mero tramite per l’effettuazione della trattenuta e del versamento;


4. La presente legge riveste carattere di urgenza avendo i soggetti interessati rappresentato la volontà di procedere celermente all’effettuazione delle operazioni ivi descritte e, pertanto, se ne dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.