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Legge regionale 23 ottobre 2015, n. 69

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 23 ottobre 2015

Art. 1
Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Assicurazione previdenziale integrativa
1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.