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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2 , comma 46;


Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all' Sito esternoarticolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 ;


Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita).


Considerato quanto segue:


1. La Regione ritiene che l’attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell’individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d’emergenza volti alla tutela della salute;


2. L’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l’attività fisica e sportiva per permettere l’immediato avvio della cosiddetta “catena della sopravvivenza” i cui anelli, dall’allarme, alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione, sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell’intervento;


3. La Regione intende ridurre l’incidenza dei ritmi defibrillabili quale causa di decessi, con la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, con particolare riferimento agli impianti sportivi e similari;


4. Ravvisata l’esigenza di dettare una nuova organica disciplina in materia provvedendo alla contestuale abrogazione della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva), ai fini di chiarezza del sistema normativo e tenuto conto dell’entità delle modifiche apportate alla disciplina vigente;


5. Si ritiene opportuno individuare in maniera espressa le discipline escluse dall'obbligo di dotazione dei defibrillatori, considerato il loro ridotto impegno cardiocircolatorio, in coerenza con il d.m. salute 24 aprile 2013;


6. Si rende necessario stabilire gli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti e degli assegnatari di spazi all’interno dei medesimi. In particolare, l’obbligo di dotazione dei defibrillatori è posto a carico dei gestori, mentre l’obbligo di garantire la presenza di operatori non sanitari autorizzati all’uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria ricade in capo agli stessi gestori o agli assegnatari.


7. In ragione delle sostanziali modifiche introdotte, si rende necessario fissare un nuovo termine, 1° luglio 2016, per la decorrenza dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori, disponendo conseguentemente, attesa l’urgenza, l’entrata in vigore anticipata della presente legge.


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi, in attuazione della Sito esternolegge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 ).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di attività sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi;
d) sport in movimento: attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all’aperto;
e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore non sanitario autorizzato all’uso del defibrillatore;
f) istruttore BLS-D: operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLS-D;
g) gestore dell’impianto sportivo, di seguito denominato gestore: il proprietario che gestisce direttamente l'impianto oppure il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 8.
2. La presente legge non si applica:
a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline:
1) bocce, escluse quelle in volo;
2) biliardo;
3) sport di tiro;
4) golf;
5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 8.
b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
d) agli impianti di proprietà statale.
Art. 4
Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari
1. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori.
2. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l’obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.
3. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
4. L’uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati.
5. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria.
6. Se i gestori assegnano spazi, all’interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l’obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti.
7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all’ubicazione del defibrillatore, nonché l’elenco degli esecutori BLS-D incaricati all’interno dell’impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.
Art. 5
Formazione
1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l’obiettivo di permettere l’uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
2. La formazione è erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256 (Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).
3. L’attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.
Art. 6
Vigilanza e controllo
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle aziende USL.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso l’impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:
a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;
b) alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali;
c) all’osservanza degli obblighi di formazione, incluso l’elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all’interno dell’impianto e degli spazi assegnati.
3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione almeno sul 5 per cento degli impianti.
Art. 7
Sanzioni
1. L’inosservanza dell’obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all’articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all’adempimento.
2. L’assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria e l’inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina in particolare:
a) la classificazione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, secondo la natura dei gestori e le modalità di accesso agli stessi;
b) gli sport assimilabili di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 5);
c) i criteri per la presenza degli esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria;
d) le modalità di attuazione degli obblighi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento al numero e all’ubicazione dei defibrillatori;
e) i contenuti delle comunicazioni di cui all’ articolo 4, comma 7 ;
f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i soggetti assegnatari di cui all'articolo 4, comma 6;
g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento.
Art. 9
Disposizioni di prima applicazione
1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio 2016.
2. Per agevolare il processo di formazione degli esecutori BLS-D la Regione, in fase di prima applicazione, eroga alle aziende USL finanziamenti per la formazione di un nucleo di istruttori BLS-D.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa massima di 20.000,00 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti”.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva);
b) legge regionale 30 dicembre 2014, n. 89 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 “Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”. Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.