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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2 , comma 46;


Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all' Sito esternoarticolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 ;


Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita).


Considerato quanto segue:


1. La Regione ritiene che l’attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell’individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d’emergenza volti alla tutela della salute;


2. L’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l’attività fisica e sportiva per permettere l’immediato avvio della cosiddetta “catena della sopravvivenza” i cui anelli, dall’allarme, alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione, sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell’intervento;


3. La Regione intende ridurre l’incidenza dei ritmi defibrillabili quale causa di decessi, con la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, con particolare riferimento agli impianti sportivi e similari;


4. Ravvisata l’esigenza di dettare una nuova organica disciplina in materia provvedendo alla contestuale abrogazione della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva), ai fini di chiarezza del sistema normativo e tenuto conto dell’entità delle modifiche apportate alla disciplina vigente;


5. Si ritiene opportuno individuare in maniera espressa le discipline escluse dall'obbligo di dotazione dei defibrillatori, considerato il loro ridotto impegno cardiocircolatorio, in coerenza con il d.m. salute 24 aprile 2013;


6. Si rende necessario stabilire gli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti e degli assegnatari di spazi all’interno dei medesimi. In particolare, l’obbligo di dotazione dei defibrillatori è posto a carico dei gestori, mentre l’obbligo di garantire la presenza di operatori non sanitari autorizzati all’uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria ricade in capo agli stessi gestori o agli assegnatari.


7. In ragione delle sostanziali modifiche introdotte, si rende necessario fissare un nuovo termine, 1° luglio 2016, per la decorrenza dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori, disponendo conseguentemente, attesa l’urgenza, l’entrata in vigore anticipata della presente legge.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.