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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina in particolare:
a) la classificazione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, secondo la natura dei gestori e le modalità di accesso agli stessi;
b) gli sport assimilabili di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 5);
c) i criteri per la presenza degli esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria;
d) le modalità di attuazione degli obblighi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento al numero e all’ubicazione dei defibrillatori;
e) i contenuti delle comunicazioni di cui all’ articolo 4, comma 7 ;
f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i soggetti assegnatari di cui all'articolo 4, comma 6;
g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.