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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 7
Sanzioni
1. L’inosservanza dell’obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all’articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all’adempimento.
2. L’assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria e l’inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.