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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 5
Formazione
1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l’obiettivo di permettere l’uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
2. La formazione è erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256 (Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).
3. L’attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.