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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 4
Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari
1. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori.
2. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l’obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.
3. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
4. L’uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati.
5. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria.
6. Se i gestori assegnano spazi, all’interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l’obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti.
7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all’ubicazione del defibrillatore, nonché l’elenco degli esecutori BLS-D incaricati all’interno dell’impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.