Menù di navigazione

Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 3
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 8.
2. La presente legge non si applica:
a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline:
1) bocce, escluse quelle in volo;
2) biliardo;
3) sport di tiro;
4) golf;
5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 8.
b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
d) agli impianti di proprietà statale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.