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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di attività sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi;
d) sport in movimento: attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all’aperto;
e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore non sanitario autorizzato all’uso del defibrillatore;
f) istruttore BLS-D: operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLS-D;
g) gestore dell’impianto sportivo, di seguito denominato gestore: il proprietario che gestisce direttamente l'impianto oppure il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.