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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)

Regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 38/R.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi, in attuazione della Sito esternolegge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.