Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68
Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (1)
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.