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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 67

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 1
Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituita dalla seguente:
a) professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 le parole: ”
a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative
” sono sostituite dalle seguenti: ”
fuori ruolo
”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 la parola: “
quindici
” è sostituita dalla seguente: “
sette
”.
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole:”
, con particolare riferimento all’articolo 7.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.