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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

CAPO III
- Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni (35)

Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 11.

Art. 13
1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (55)

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 8.

. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.
5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:
a) ai singoli comuni capoluoghi;
b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.
6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015. I principi di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016. (56)

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 8.

7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:
a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5, (57)

Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 8.

del personale trasferito, (90)

Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

esclusi gli operai forestali (57)

Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 8.

, riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall’anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della legge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale. (99)

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

Dette premialità sono attribuite, a decorrere dall'anno 2016 (77)

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 22.

nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3 (78)

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 22.

dell'articolo medesimo;
d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento; le risorse regionali sono attribuite, fino all’anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall’anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura dell’anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell’anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l’esercizio delle funzioni che, a norma dell’articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze;(91)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

(79)

Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 22.

(58)

Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 8.

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 3 (92)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
9 bis. Se all’entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l’accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell’accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all’ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall’ente subentrante, ferme restando a carico di quest’ultimo le spese per l’utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l’ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l’ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l’ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni. (93)

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione. (80)

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 22.

10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione. (59)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 8.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l’esercizio della funzione.
12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.
Art. 14
1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.
2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell’ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l’unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011. La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio. (60)

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 9.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.